IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza, letta in udienza, nel processo iscritto al n. 434/93 r.g. e n. 925-C/92 r.g. r.n. contro Padovan Lucio, nato a Trieste il 24 agosto 1926, imputato, tra l'altro, del reato p. e p. dall'art. 20, lett. c), legge 28 febbraio 1985, n. 47, per aver effettuato, o comunque fatto installare, in qualita' di proprietario committente, un serbatoio per GPL, su una piattaforma in cemento e recinzione in rete metallica, sull'area di pertinenza dell'edificio di Trebiciano n. 37, zona sottoposta al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, senza concessione edilizia. Fatti commessi in Trebiciano (Trieste) nel dicembre 1991. Rilevato che questo ufficio ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68, terzo coma, lett. f) e 78, primo comma, legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, Friuli- Venzia Giulia, il cui combinato disposto prevede la necessita' della sola autorizzazione edilizia per l'installazione di impianti tecnologici a servizio di edifici; Considerato che la legge nazionale, all'art.7, secondo comma, della legge 23 gennaio 1982, n. 9, dichiara "soggette ad autorizzazione gratuita, purche' conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497" le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici (come nel caso de quo) al servizio di edifici gia' esistenti; mentre, laddove tali opere vengano eseguite in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, (come e' quella in cui e' avvenuto l'intervento edilizio de quo), esse configurano, secondo il disposto dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, un intervento edilizio sottoposto al rilascio di preventiva concessione edilizia; Osservato come, secondo i citati disposti normativi statali, la costruzione un impianto tecnologico a servizio di un edificio gia' esistente e' sottoposta ora al rilascio di semplice autorizzazione gratuita, ove l'immobile non si trovi in zona sottoposta ai vincoli previsti dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, ora al rilascio di concessione edilizia, in presenza di vincolo, e che quindi il legislatore nazionale ha inteso distinguere le due ipotesi in modo netto ed esplicito; Considerato che tale distinzione, la cui giustificazione riposa sulla necessita' di un piu' penetrante controllo e una tutela del territorio e del bene ambiente, risulta anche penalmente rilevante, poiche' l'intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, eseguito in mancanza della prescritta autorizzazione, e' sanzionato penalmente dal citato art. 20, primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, mentre nessun reato e' commesso da chi esegua lo stesso intervento in zona non vincolata, in mancanza di autorizzazione ex art. 7, secondo comma, della legge 23 gennaio 1982, n. 9; Rilevato che la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 Friuli- Venezia Giulia prevede, agli artt. 68, terzo comma, lett. f), 78, primo comma, 79, secondo comma, 131 e 133, a differenza del complesso normativo statale dianzi illustrato, il mero rilascio di autorizzazione per gli interventi di realizzazione di nuovi impianti tecnologici, senza operare alcuna distinzione tra interventi effettuati in zona sottoposta ai citati vincoli, e in zone non vincolate; Ritenuto che la distinzione tra il provvedimento autorizzatorio e quello concessorio non e' meramente terminologica, ma sostanziale, e che, a fronte della diversita' dell'iter procedimentale, degli organi coinvolti in esso, degli oneri imposti con il rilascio, dei diversi presupposti ed effetti del rilascio in sanatoria dei due provvedimenti, esistono anche piu' consistenti differenze in tema di rilevanza penale dell'attivita' edilizia spiegata in difetto dei rispettivi provvedimenti, poiche' in caso di mancanza di concessione edilizia per interventi in zona vincolata e' prevista la contravvenzione di cui all'art. 20, primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47; Considerato che, con la normativa emanata, la regione Friuli- Venezia Giulia, pur disponendo di potesta' legislativa esclusiva in materia urbanistica ex art. 4, n. 12, della legge costituzionale n. 1/1963, e salva ogni valutazione circa la effettiva armonia tra la norma regionale in esame e quelle statali in subiecta materia (tra le altre, legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 gennaio 1982, n. 9), la regione viene ad interferire con la materia penale in modo diretto e rilevante, invadendo uno spazio ed una competenza riservata esclusivamente allo Stato, come piu' volte ha avuto modo di rilevare codesta Corte costituzionale. Rilevato, infatti, che alla stregua di tale normativa regionale l'esecuzione di interventi edilizi, in zone vincolate, situate nella regione Friuli-Venezia Giulia, in mancanza di provvedimento ampliativo andrebbe esente da sanzione penale, a differenza di quanto previsto dalla legge statale per l'intero territorio nazionale, poiche' tale attivita' e' sottoposta, nella predetta regione, a mera autorizzazione, la cui mancanza non e' sanzionata penalmente ex art. 20, primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47; Considerato che tali previsioni normative depenalizzano di fatto una ipotesi contravvenzionale, cosi' violando: a) l'art. 3 della Costituzione, perche' risulterebbe una evidente disparita' di trattamento tra chi ponga in essere la condotta de qua nel Friuli-Venezia Giulia rispetto a chi la dispieghi nel resto del territorio nazionale; b) l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della illegittima interferenza della regione nella potesta' punitiva esclusiva dello Stato, poiche' in difetto di intervento legislativo regionale la condotta dell'imputato sarebbe soggetta alla sanzione di cui all'art. 20, primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non alla mera sanzione amministrativa di cui all'art. 104 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, 52, e successive modifiche; c) l'art. 116 della Costituzione e l'art. 4 dello statuto regionale del Friuli-Venezia Giulia, legge 31 marzo 1963, n. 1, (norme di rango costituzionale) in quanto, pur disponendo la regione Friuli-Venezia Giulia di potesta' legislativa esclusiva in materia urbanistica, tuttavia la legislazione impugnata non si armonizza ma invece contrasta con norme fondamentali di riforma economico-sociale, quali possono essere considerate le numerose e successive leggi statali emanate in materia (leggi nn. 1150/1942, 10/1977, 47/1985, 9/1982), e con i principi fondamentali in esse stabiliti; Considerata la questione, oltre che non manifestamente infondata, per i motivi anzidetti, anche rilevante nel presente giudizio, in quanto un suo eventuale accoglimento, consentendo la diretta applicabilita' della legge nazionale, potrebbe condurre ad una condanna dell'imputato, per violazione dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, mentre, in caso di rigetto, l'imputato andrebbe assolto per non essere il fatto previsto dalla legge come reato;